Art. 8.
(Ordinamento contabile).

      1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1o gennaio di ogni anno e termina

 

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il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente.
      2. Il primo esercizio finanziario dell'Agenzia termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Ai fondi assegnati all'Agenzia per la realizzazione degli interventi di sua competenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.
      4. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.